Sez. 2, Sentenza n. 1258 del 02/02/1995 (Rv. 490248 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE | Determinazione - Criteri.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE
La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod. civ., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 cod. civ.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)