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Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a:

  1. a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro piu' efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

  2. b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

  3. c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

  4. d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

  5. e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

  6. f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non piu' utilizzabili;

  7. g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;

  8. h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.13

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che puo' essere effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno.32

5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanita'di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1995.

6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.

8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonche' degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita all'attivita' del personale amministrativo di supporto.

9. Gli oneri finanziari derivanti dalla definizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.

10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.

12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,e successive modificazioni ed integrazioni, e' data la facolta' di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilita' in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa gia' individuati al comma 9 del presente articolo.

13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1996.

14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio bandire concorsi riservati al personale gia' in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestano servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi.

16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di funzionalita', a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle universita' decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.

17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria".

18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e
ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.28

19. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonche' dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'eta' degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:

  1. a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

  2. b) la ridistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

  3. c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

  1. a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunita' interessate;

  2. b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233.

23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, gia' prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

24. A decorrere dal 1 settembre 1996 l'rdinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e' effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

27. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.

28. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.

29. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.

30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N.
662
.

31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle univerista' e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.

33. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.

35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le universista' e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attivita' propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.33

36. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo.

37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennita' di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.

38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennita' di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.

39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.34

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

45. Per il triennio 1996-1998 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.

47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.

50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo.

51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:

  1. a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

  2. b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;

  3. c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale.

52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.

53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.

54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.

57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

59. I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 4-quinquies. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerita' ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 190, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli articolo 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".

60. Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.

61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonche' al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

62. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe".

63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

  1. a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

  2. b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 e' fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.40

66. La somma di lire 829 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 689 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.

67. Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della Banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni e' abrogato.

68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dell'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessita' attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.

69. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.

70. In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:

  1. a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;

  2. b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta' connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;

  3. c) previsione del criterio del pro rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianita' assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.

71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

72. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.

73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attivita' produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attivita' del Fondo stesso.

76. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo.

77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attivita' di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonche' della particolare gravita' della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, puo' prevedere, in difformita' dalla normativa vigente, l'incremento dell'entita' dei benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali puo' essere accordata priorita' nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili.

78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'.

79. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".

80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validita' tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditivita' delle opere, si puo' procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opre oggetto dell'affidamento in concessione.

81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale e' destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

82. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in societa' per azioni, per le finalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

84. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia".

85. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo e' soppresso.

86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalita' gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonche' i meccanismi di remunerazione o di incentivazione piu' opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) estensione della possibilita' di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

  2. b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

  3. c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

  4. d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.

89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

90. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 e' soppresso.

Art. 2

1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e' trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'imposta ne' dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124.

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non puo' essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.

4. Il rapporto tra le unita' sanitarie locali e i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.

5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicita' ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie.
Le regioni procedono ad attivita' di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza.39a

6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate, e' prorogato a non oltre il 30 giugno 1996.
Rimane confermata altresi' agli assistiti la facolta' di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed i
presidi ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta' di libera scelta, le regioni e le unita' sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantita' presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione
delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanita', con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanita' individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanita', si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996.

11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono
assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
controllano la gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresi' i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.

14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrare nella contabilita' delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico".

16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223
, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle
prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.

18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive:

  1. a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di
    orario settimanale;

  2. b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel
    caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi.

19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico
delle imprese con piu' di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19
eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilita' dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

21. Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non e' altresi' dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.20

23. A valere sulla disponibilita' del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi e' destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarieta' nel settore artigiano.

24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attivita' formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.

25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria.

26. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

27. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

28. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278". Al medesimo articolo 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque superare il 50
per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.24

30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250
, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

31. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n.
466
, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le seguenti: "ed alle cooperative di giornalisti".

32. E' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146.

34. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la proceduta prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non puo' essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale.

35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e' ridotto di lire 300,4 miliardi annui.

36. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la concessione delle
provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n, 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri,
sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprieta' ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non piu' utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione e' fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli
urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.

39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, gia'
appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, sulla base di una stima
redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi
a societa' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate del Ministro del tesoro, conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.

41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma.

42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, e' destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.28

43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne.

44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) incompatibilita' dell'indennizzo con qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato ed erogazione dello stesso fino al compimento dell'eta' pensionabile;

  2. b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla
    cessazione definitiva dell'attivita', alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorita' competenti nonche' alla cancellazione dei rispettivi albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  3. c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli
    indennizzi di cui al comma 43;

  4. d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota
    contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attivita' commerciali, con devoluzione dello 0,02 per cento alla gestione pensionistica di categoria;

  5. e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della
    gestione pensionistica di categoria delle somme eventualmente non impegnate per l'erogazione degli indennizzi.

45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 e'
trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

46. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

  1. a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in
    particolare nelle materie di: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

  2. b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e
    commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonche' i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato Spa", fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettivita' servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilita' ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore;

  3. c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285
    , e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate, delle competenze e delle proprieta' di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e b) del comma 6, lettara A, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, individuando altresi' le altre strade di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS;

  4. d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle
    materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;

  5. e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d);

  6. f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i
    settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

  7. g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema
    delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite o delegate, ai sensi delle lettere a) e b), possano delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

  1. a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti
    compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonche' compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilita' per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;

  2. b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando
    le responsabilita' gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattivita' delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al fine dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa regionale sulla base di criteri e principi di individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione;

  3. c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attivita' regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti;

  4. d) valorizzazione dello strumento della mobilita' anche
    volontaria; aumento della flessibilita' dei poteri di organizzazione degli uffici.

48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della
navigazione, il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.14

49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovra' provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una piu' efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

50. In fase di prima applicazione il personale conserva il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvedera' mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e
    amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle "Ferrovie dello Stato Spa"; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo costo e' finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto a quelli corrispondenti ai livelli minimi definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti di servizio stipulati tra le aziende e/o societa' concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;

  2. b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di
    servizio e di programma, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, con le societa' concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' con le societa' di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa, indicando le modalita' di trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse;

  3. c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione
    delle societa' di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento e di incarico alla societa' "Ferrovie dello Stato Spa" per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa societa' per non piu' di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;

  4. d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1
    gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale di contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato Spa" e definire le procedure di subentro;

  5. e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura,
    fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1 gennaio 1999;

  6. f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio
    qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilita' dei cittadini.

52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio
sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonche' autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purche' finalizzati ad un risparmio di risorse.

55. A far data dal 1 giugno 1996 le funzioni in materia di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalita' determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresi' i rapporti finanziari e patrimoniali.

56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.

57. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996
uno o piu' decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo
    nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

  2. b) determinazione delle condizioni della trasformazione,
    comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialita' ed efficienza;

  3. c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla
    fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede:

  4. d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

  5. e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita' istituzionale, nonche' alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potra' disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attivita'; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori e' approvato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di attivita' culturali;

  6. f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-fianaziaria
    dell'ente;

  7. g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli
    normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

  8. h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme
    organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unita' operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione;

  9. i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente,
    anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

  10. l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalita'
    piu' favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

  11. m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.