Sez. 5 - , Sentenza n. 23880 del 29/10/2020 (Rv. 659620 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI | Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dall'imposta - Atti amministrativi - Nozione - Atti processuali - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI
Il termine "atti" di cui all'art. 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede specifiche esenzioni dall'imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed ha riguardo ad "atti, documenti, istanze, contratti", deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali (nella specie, ricorsi presentati al TAR).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)