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Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

Art. 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

  1. a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

  2. b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

  3. c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Art. 95

1. La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati. Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3. Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Art. 96

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

  1. a) a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

  2. b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

  1. a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

  2. b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Art. 97

1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 98

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.

Art. 99

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Art. 100

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Art. 101

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 4. Garanzie e controllo

Art. 102

1. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

  1. a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

  2. b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Art. 103

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa. Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo. Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

Capo 2. Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

Art. 104

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

Art. 105

1. Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

  1. a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

  2. b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

  3. c) i termini corrispondenti.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

Art. 106

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Art. 107

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

Titolo VI. Sovvenzioni

Capo 1. Portata e forma delle sovvenzioni

Art. 108

1.

Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

  1. a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

  2. b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

  1. a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

  2. b) i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

  3. c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

  4. d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

  5. e) le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;

  6. f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;

  7. g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola;12

  8. h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.

3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

  1. a) i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

  2. b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.

Art. 108 bis

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

  1. a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

  2. b) somme forfettarie;

  3. c) finanziamenti a tasso fisso;

  4. d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.

Capo 2. Principi

Art. 109

1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento. Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento. In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2. Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3. Il paragrafo 2 non si applica a:

  1. a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

  2. b) premi attribuiti in seguito a concorsi;

  3. c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.

4. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello europeo realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all’esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell’esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo. Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello europeo, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100 % delle sue entrate annue medie.

Art. 110

1.

Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Art. 111

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Art. 112

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione. In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Art. 113

1.

La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).