Sez. 1, Sentenza n. 2304 del 09/03/1994 (Rv. 485628 - 01)
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine | Contratto di mutuo oneroso - Previsione di durata non inferiore a diciotto mesi - Finanziamento a medio e lungo termine - Configurabilità - Esclusione - Debito restitutorio - Adempimento successivo alla scadenza del diciottesimo mese - Irrilevanza.
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine
L'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nel contemplare agevolazioni tributarie per i finanziamenti a medio e lungo termine, considera tali quelli che abbiano una durata superiore a diciotto mesi, e, pertanto, tenendosi conto che nel contratto di mutuo oneroso la durata è segnata dal termine pattuito per l'insorgenza del potere-dovere delle parti di offrire o reclamare la restituzione (art. 1816 cod. civ.), non è invocabile quando tale termine ricada alla scadenza del diciottesimo mese (nella specie, con la previsione di durata "non inferiore a diciotto mesi"), mentre resta in proposito ininfluente che l'adempimento del debito restitutorio, per effetto delle regole legali sul tempo del pagamento delle obbligazioni pecuniarie, o di accordo "inter partes", sia da collocarsi in epoca posteriore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)