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Sez. L - , Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020 (Rv. 657430 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omissioni contributive - Verbale di accertamento - Impugnazione promossa dopo l'iscrizione a ruolo - Notifica della cartella - Sopravvenuta carenza di interesse all'azione di accertamento negativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657430-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)