Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 29/05/1973 (Rv. 364457 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - CREDITO DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEL PREPONENTE - NATURA - AZIONE RELATIVA - PROPONIBILITA DINANZI AL GIUDICE DEL DOMICILIO DELL'AGENTE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - CREDITO DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEL PREPONENTE - NATURA - AZIONE RELATIVA - PROPONIBILITA DINANZI AL GIUDICE DEL DOMICILIO DELL'AGENTE.*
Il credito dell'agente nei confronti del preponente e riconducibile al terzo comma dell'art 1182 cod civ (obbligazione avente per oggetto una somma di denaro); pertanto l'agente puo agire contro il preponente nel foro del proprio domicilio. (V 2308/71, mass n 353170).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)