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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020 (Rv. 659820 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE | Prova indiziaria - Meccanismo di funzionamento - Attendibilità del fatto noto e conseguenze sul fatto ignorato - Conseguenze sul divieto di doppie presunzioni.
Stato
decisa il 2020-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659820-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)