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Sez. L, Sentenza n. 7186 del 04/12/1986 (Rv. 449251 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - PER L'ACQUISIZIONE DI FATTI O CIRCOSTANZE DIMOSTRABILI DALLA PARTE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE CONSEGUENTE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449251-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - PER L'ACQUISIZIONE DI FATTI O CIRCOSTANZE DIMOSTRABILI DALLA PARTE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE CONSEGUENTE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETÀ - INSUSSISTENZA.*

La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi o nella soluzione di questioni che comportano specifiche conoscenze in materia extragiuridiche, non può essere disposta per l'acquisizione di fatti e circostanze la cui dimostrazione possa o debba essere fornita - secondo i principi che regolano la prova della parte che li allega; né, in tal caso, il giudice è tenuto ad una particolare motivazione del diniego dell'ammissione della consulenza stessa. (V 361/68, mass n 331329; (Conf, sulla prima parte, 945/77, mass n 384566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)