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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20324 del 25/09/2014 (Rv. 632268 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Contenuto - Erronea indicazione della sentenza impugnata - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)