Sez. 3, Sentenza n. 9746 del 25/07/2000 (Rv. 538771 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Parte ricorrente residente all'estero - Indicazione, in calce alla procura, del luogo di rilascio - Mancanza - Invalidità della procura - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Il fatto che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti che non rechi in calce l'indicazione della località del territorio dello Stato italiano in cui è stata rilasciata, potendosi, al contrario, in relazione alle circostanze del rilascio della stessa, presumerne il conferimento all'interno del territorio nazionale, come nel caso in cui essa risulti a margine - costituendone parte integrante - del primo foglio del ricorso, il quale, all'ultima pagina, indichi, quale luogo di redazione, una località italiana.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)