Disciplina del credito agevolato al settore industriale
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;
Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Decreta:
Art. 1 Costituzione del fondo e sua destinazione
1. E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.
2. Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
3. Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65% ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.
4. Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35% sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.
Art. 2 Attribuzioni del CIPE e del CICR
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita' sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresi', criteri e modalita' per l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di cui al citato art. 17.
2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3 Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine
1. I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate.
Art. 4 Autorizzazioni per nuovi investimenti
1. La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350.5
2. In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
3. Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.
Titolo II. Disposizioni per il centro-nord
Art. 5 Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale
1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato e' fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
Art. 6 Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale
1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa.
2. La durata del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.3
Art. 7 Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord
1. Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate.
2. L'individuazione di dette aree dovra' essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord.
Art. 8 Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale
1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
2. La misura del finanziamento agevolato e' pari al 50% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
3. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.3
Art. 9 Domanda e procedura
1. La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.
2. Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonche' l'estratto della delibera e una apposita relazione.
3. La domanda, di cui al primo comma, e' altresi' trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che puo' esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.
4. La relazione di cui al precedente secondo comma dovra' illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.
5. Il contributo in conto interesse e' deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:
1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;
2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;
3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) da un dirigente del Ministero del bilancio;
7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;
8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
10) da otto esperti in materia di attivita' industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.
6. Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
7. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
8. Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.
9. Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
10. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 10 Erogazione dei contributi per il centro-nord
1. Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.
2. La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralita' posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 11 Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord
1. All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.
2. Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilita' di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilita' di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali e' stato concesso il contributo in conto interessi.