Sez. 3, Sentenza n. 4126 del 28/12/1973 Ud. (dep. 15/06/1974) Rv. 127162 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - NORMATIVA APPLICABILE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - APPLICABILITA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO DAL CODICE PENALE.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DIRETTI - NORMATIVA APPLICABILE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - APPLICABILITA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO DAL CODICE PENALE.*
L'art 16 legge 7 gennaio 1929, n 4, che stabilisce che per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di tre anni, ha abrogato le norme di tutte le leggi finanziarie che stabiliscono un termine diverso per la prescrizione di contravvenzioni fiscali. Da dette Disposizioni sono eccettuate le contravvenzioni concernenti Tributi diretti, le quali, ai sensi dell'art 60 della stessa legge, continuano ad essere regolate dalle Disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia. L'espressione 'continuanò, presuppone l'esistenza di norme gia in vigore per i Tributi diretti, siano o meno esse contenute nelle leggi relative ai Tributi diretti o nella legge penale. Pertanto, per il reato di omessa denunzia dei redditi di cui all'art 243 DPR 29 gennaio 1958, n 645, si applica, in assenza di Disposizioni espresse sulla prescrizione, l'art 157 n 6 cod pen che determina la durata della prescrizione in diciotto mesi. (Conf 124335, 123145, anno 1973; 117566, 116666, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 n. 6, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 16, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 60 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)