Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010 (Rv. 615669 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Giudizio di rinvio - Termini della controversia - Modificabilità - Esclusione - Pronuncia sul merito di pretese in precedenza avanzate - Errore materiale nell'indicazione dell'atto di vendita - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
In sede di giudizio di rinvio, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso; ne consegue che non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, con riguardo all'indicazione degli estremi dell'atto di vendita di cui venga chiesta la nullità, correttamente individuati nella sentenza di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)