diritto.io

Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica

Testo in vigore al

Art. 61

1. Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'articolo 17 deve indicare i beni che, non dovendo piu' servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.

2. Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprieta' dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la Legge loro accorda.

3. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perche' con suo Decreto dichiari che i beni piu' non servono all'opera pubblica.

Art. 62

1. Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

2. Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sara' sempre applicabile il disposto dell'articolo 60.

Art. 63

1. Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorita' giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilita', e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sara' determinato nel modo indicato dall'articolo 60 della presente Legge.

Titolo II. Disposizioni particolari

Capo I. Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 64

1. Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilita' possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

2. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

3. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

Art. 65

1. La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennita' dai medesimi offerta.

2. Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrendi dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennita', la quale in caso di silenzio si considerera' rifiutata.

Art. 66

1. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un Perito per fissare l'indennita' dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67

1. Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sara' a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procedera' alla perizia.

Art. 68

1. Nella perizia si esporra' lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

2. L'indennita' deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69

1. Il Prefetto, veduta la perizia, ordinera' il pagamento della somma determinata dal Perito, ed autorizzera' l'occupazione temporanea.

2. Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinera' il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzera' l'occupazione temporanea.

3. Contro la stima fatta dal Perito e' ammesso il richiamo all'Autorita' giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 51.

Art. 70

1. Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel Decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennita', e' sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Capo II. Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.

Art. 71

1. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

2. Si precedera' colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

3. Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco puo' autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovraindicati, con obbligo pero' di partecipare immediatamente al prefetto, o sottoprefetto, la concessa autorizzazione.

Art. 72

1. Il Prefetto col Decreto che autorizza l'occupazione o con Decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

2. Questa indennita' e' offerta ai suddetti proprietari, e se e' accettata, vien tosto soddisfatta.

3. Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

4. In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennita', si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art. 73

1. Le occupazioni temporanee prevedute dall'articolo 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo.

2. Occorrendo di renderle definitive, si procedera' secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente Legge.

Capo III. Delle espropriazioni per opere militari.

Art. 74

1. Emanato il Decreto Reale di cui all'art. 11, il Ministro della guerra o della marina con suo Decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprieta' private che per tal causa debbono essere espropriate.

2. I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, ne' contro il Decreto di designazione dei beni da espropriarsi e' ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 75

1. L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennita' offerta dall'Amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni.

2. Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4.°, 5.°, 6.° e 7.° del titolo primo della presente Legge.

Art. 76

1. In caso di assoluta urgenza l'Autorita' militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, puo' ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.

2. Essa ha le facolta' attribuite al Prefetto dal capo 2.° del titolo secondo della presente Legge, e puo' applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

Capo IV. Delle espropriazioni con obbligo di contributo.

Art. 77

1. Qualora in una Legge che dichiara un'opera di pubblica utilita' sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprieta', e non siano nella stessa Legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78

1. Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla meta' del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilita'.

2. Questo contributo e' pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale.

Art. 79

1. Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che gia' avesse fatto compenso coll'indennita' dovuta per l'espropriazione.

Art. 80

1. Il proprietario del fondo gravato di contributo puo' abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.

Art. 81

1. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

2. Quest'ipoteca dovra' essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.