Sez. 5 - , Ordinanza n. 4819 del 15/02/2022 (Rv. 663909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Sospensione degli obblighi tributari ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 e dell’art. 9 della l. n. 212 del 2000 - Ambito soggettivo - Applicazione anche alle persone esercenti attività lavorativa nei comuni calamitati alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002) e dell'art. 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica non solo ai residenti ma anche ai soggetti che alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati, in quanto il tenore di tale disciplina e la sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente di limitare la portata generale delle agevolazioni da essa previste, introducendo limitazioni soggettive non contemplate.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 9 com. 2, DM min. EFI 14/11/2002, DM min. EFI 17/05/2005
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)