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Sez. L, Sentenza n. 9029 del 22/08/1991 (Rv. 473609 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità | Escussione dei testimoni indicati in primo grado ma non interrogati - Potere del giudice di appello - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1991-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473609-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità

Nel rito del lavoro è facoltà del giudice di appello procedere all'escussione dei testimoni già indicati nel ricorso introduttivo e non interrogati su circostanze specificamente indicate in quell'atto (pur essendo stata ammessa in primo grado la relativa prova) al fine di colmare una lacuna imputabile al primo giudice, al quale è attribuito il governo del processo ex art. 421 cod. proc. civ. e che ha l'obbligo di istruire la causa nel suo complesso, indipendentemente dall'esito delle domande e dalle eccezioni prospettate dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)