Sez. L, Sentenza n. 9029 del 22/08/1991 (Rv. 473609 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità | Escussione dei testimoni indicati in primo grado ma non interrogati - Potere del giudice di appello - Sussistenza - Fondamento.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità
Nel rito del lavoro è facoltà del giudice di appello procedere all'escussione dei testimoni già indicati nel ricorso introduttivo e non interrogati su circostanze specificamente indicate in quell'atto (pur essendo stata ammessa in primo grado la relativa prova) al fine di colmare una lacuna imputabile al primo giudice, al quale è attribuito il governo del processo ex art. 421 cod. proc. civ. e che ha l'obbligo di istruire la causa nel suo complesso, indipendentemente dall'esito delle domande e dalle eccezioni prospettate dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)