Sez. 3, Sentenza n. 28135 del 11/01/2012 Ud. (dep. 13/07/2012) Rv. 253260 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Nozione di "bosco" - Leggi regionali - Norme integratrici della legge penale - Configurabilità - Successioni di leggi nel tempo - Disciplina - Applicabilità.
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Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate "bosco", ai sensi dell'art. 3 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22, in seguito abrogato e sostituito dall'art. 6 della legge reg. 23 aprile 2007, n. 9, concorre a determinare il contenuto del precetto penale, sicché l'avvenuta abrogazione rileva sotto il profilo della successione di leggi nel tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 08/04/1982 num. 22 art. 3, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 23/04/2007 num. 9 art. 6, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)