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Sez. 1, Sentenza n. 9760 del 29/09/1993 (Rv. 483853 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Mobili (insieme con immobili) | Esecuzione forzata su immobile aziendale e sugli arredi - Inizio - Modalità - Ipoteca iscritta sul bene immobile - Automatica estensione agli arredi - Esclusione - Conseguenze - Diritto alla prelazione anche sul ricavo imputabile alla esecuzione forzata mobiliare - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483853-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - Mobili (insieme con immobili)

Il rapporto che lega i vari beni organizzati in azienda è, in linea di principio, di assoluta parità, nel senso che, per definizione, nessuno di essi assume la funzione di bene principale, restando a carico di chi intende giovarsi del particolare regime collegato alla pertinenzialità l'onere di provare la sussistenza di tale vincolo. Ne consegue che in mancanza l'ipoteca iscritta sull'immobile aziendale (nella specie, azienda alberghiera) non si estende automaticamente ai beni mobili che l'arredano, e che, stante l'autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, per iniziare l'esecuzione forzata sui beni medesimi è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili, salvo il ricorso all'art. 556 cod. proc. civ., con la conseguenza che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa solo al bene immobile, non può pretendere di essere soddisfatto con prelazione anche sul ricavato imputabile all'esecuzione forzata mobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 556, Cod. Proc. Civ. art. 596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)