Sez. 5 - , Ordinanza n. 6714 del 15/03/2017 (Rv. 643466 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta sulla pubblicità - Art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Incidenza sul termine di decadenza a carico del comune - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema d’imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, nel prevedere che, qualora venga omessa la dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, ha la funzione di determinare esclusivamente la misura del tributo dovuto, ma non incide sul termine biennale di decadenza dall'esercizio del potere impositivo, di cui al successivo art. 10, vigente "ratione temporis", che decorre dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, prima di iniziare la pubblicità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 10, Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)