Sez. 2, Sentenza n. 74 del 25/01/1960 (Rv. 881726 - 01)
SUCCESSIONE - DONAZIONE ECCEDENTE LA QUOTA - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - EQUIVALENTE PECUNIARIO DELL'ECCEDENTE - DETERMINAZIONE.
SUCCESSIONE - DONAZIONE ECCEDENTE LA QUOTA - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - EQUIVALENTE PECUNIARIO DELL'ECCEDENTE - DETERMINAZIONE.
La collazione per imputazione dell'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non può essere regolata dalle norme sulla divisione, in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade invece sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione. Il debito relativo a tale eccedenza deve essere, quindi determinato secondo il tassativo dettato della predetta norma di cui all'art.747 cod. civ. con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'erede non donatario, nei confronti del coerede conferente per imputazione, avendo per oggetto originario non già i beni che costituiscono tale eccedenza, sibbene l'equivalente pecuniario di essi da determinarsi nel modo anzidetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)