Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 18/05/1971 (Rv. 351764 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ESTENSIONE ALLA MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ESTENSIONE ALLA MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Il giudicato non si esaurisce nelle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, ma si estende a quella parte della motivazione che delle statuizioni del dispositivo costituisce il presupposto logico necessario. In tale ipotesi il pregiudizio nascente dalla impostazione della motivazione giustifica l'impugnazione della parte vittoriosa. (nella specie la parte era rimasta vittoriosa rispetto alla pretesa di pagamento dell'energia elettrica per uso di illuminazione fornita, per difetto di prova sulla quantita, mentre si era difesa sostenendo, in linea principale, che le spettava gratuitamente non solo la fornitura di energia per uso industriale, ma anche di quella per uso di illuminazione, rimanendo soccombente sul punto. La Cassazione ha ritenuto la sussistenza dell'interesse al ricorso dato che l'interpretazione della convenzione, adottata dal tribunale, era destinata a regolare anche i futuri rapporti, con l'efficacia del giudicato). (sulla prima parte, Conf 1046'70, mass n 346593' 479'69, mass n (338573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)