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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24706 del 19/10/2017 (Rv. 645932 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza – Estensione al terzo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645932-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

Il rimborso delle spese legali in favore degli agenti di pubblica sicurezza, della polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, si estende al terzo che abbia prestato assistenza ai sensi dell'art. 32 della l. n. 152 del 1975, solo se i fatti generativi del giudizio di responsabilità a suo carico siano stati commessi in diretto ausilio all’azione repressiva delle forze dell’ordine, connotata da uso delle armi o da altri mezzi di coazione fisica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il rimborso delle spese di giustizia sostenute nel processo penale dal medico, incaricato ai sensi della l. n. 740 del 1970, di visitare i detenuti durante alcuni disordini avvenuti in carcere e successivamente assolto dal reato di cui all’art. 371 bis c.p.).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1975 num. 152 art. 32, Legge 23/05/1997 num. 135 art. 18, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)