Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 35
1. Quando dall'esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi L. 2000. la relazione, prima della iscrizione a ruolo del conto, e' trasmessa al procuratore generale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull'importo dell'addebito.
Art. 36
1. Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facolta' di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, determina senz'altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l'udienza in cui sara' giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.
Art. 37
1. Copia della determinazione presidenziale e' trasmessa a cura della segreteria, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, al contabile o ai suoi eredi, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione ed a restituirla entro il termine assegnato. Detto termine, decorre dalla data di comunicazione risultante dalla ricevuta del piego.
Art. 38
1. In caso di accettazione da parte del contabile o dei suoi eredi, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva della ordinanza predetta viene trasmessa all'Amministrazione interessata a cura del procuratore generale. Quando invece vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione, o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' del contabile o dei suoi eredi, si procede al normale giudizio dinanzi alla Sezione.
Art. 39
1. Il procuratore generale, nei casi previsti dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia stato compilato d'ufficio, promuove il giudizio dinanzi alla competente Sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.
2. A tal fine, il procuratore generale, con apposita istanza, promuove il decreto della Sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione.
3. Copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale, e' trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il contabile, affinche' sia a questo notificata a termini di legge.
4. Il decreto originale, con l'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione, e' conservato nella segreteria.
Art. 40
1. Spirato il termine prescritto, quando il contabile o i suoi eredi presentino il conto, si osservano, per la procedura, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del presente capo.
2. Trascorso invece inutilmente il termine prefisso, il presidente, sulla istanza del procuratore generale, stabilisce il giorno dell'udienza e designa il relatore, con decreto da notificarsi ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.
Art. 41
1. All'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, la Corte pronuncia la condanna del contabile o dei suoi eredi, a norma dell'art. 36 della legge 14 agosto 1862, n. 800, ed ordina la formazione del conto d'ufficio. Con la successiva decisione sul conto la Corte puo' condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'Amministrazione.
Art. 42
1. Quando la Corte pronuncia, condanna, puo' ordinare l'alienazione della cauzione di proprieta' del contabile o anche dei suoi garanti, se citati o intervenuti nel giudizio.
2. Se l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il procuratore generale inizia giudizio speciale mediante citazione notificata agli interessati. Detto giudizio segue le forme dei giudizi di cui al capo secondo.
Capo II. Del giudizio di responsabilita'
Art. 43
1. Il giudizio di responsabilita' per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti e' istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti.
2. L'istanza e' proposta su denunzia dell'Amministrazione o ad iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a comparire avanti la Sezione competente.
Art. 44
1. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 45
1. L'atto di citazione deve, oltre a quanto e' prescritto dall'art. 1, contenere l'istanza al presidente perche' fissi l'udienza per la discussione della causa.
Art. 46
1. In calce allo stesso atto di citazione il presidente fissa, il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per la eventuale produzione di documenti o comparse.
Art. 47
1. Chiunque abbia interesse nella controversia puo' intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. L'intervento puo' essere anche ordinato dalla Sezione, d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti.
Art. 48
1. Il sequestro conservativo, di cui agli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, e', su domanda del procuratore generale, concesso dal presidente della Sezione mediante decreto, nel quale viene fissato anche il termine per il giudizio di convalida.
Art. 49
1. Nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di poter ridurre l'importo dell'addebito, indica con determinazione da stendersi in calce all'atto di citazione la minor somma da pagare all'Erario, fissando il termine, che decorre per ciascun convenuto dalla data di notificazione dell'atto di citazione, entro il quale i responsabili sono tenuti a dichiarare se accettano la minor somma predetta e stabilisce l'udienza in cui la causa sara' trattata, nel caso che i convenuti non rispondano entro il termine prefisso, oppure dichiarino di non accettare la somma fissata.
Art. 50
1. Qualora i convenuti accettino la determinazione presidenziale depositando in segreteria, nel termine prefisso, apposta dichiarazione in carta semplice con firma autenticata alche in via amministrativa, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, che ha forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione.
Art. 51
1. Nel caso di piu' convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e' data da tutti, il giudizio prosegue soltanto in confronto dei non accettanti; qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la causa prosegue anche in confronto degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
Capo III. Dei giudizi ad istanza di parte
§ 1. Ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigibili
Art. 52
1. I ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di finanza in materia di rimborso di quote d'imposta devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della Sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso.7
Art. 53
1. Fissata l'udienza, il presidente ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte.7
Art. 54
1. Il procuratore generale, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della Sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata.
2. Il ricorrente e' avvertito di tale deposito a cura della segreteria mediante biglietto indirizzato al domicilio eletto, e puo' nella segreteria stessa prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.7
Art. 55
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai ricorsi per rimborso di quote inesigibili degli altri proventi erariali, che sono riscossi con il procedimento stabilito dalla legge di riscossione.