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Sez. 3, Sentenza n. 734 del 06/03/1969 (Rv. 339023 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ESISTENZA IN ATTI DI COPIA NON CONTESTATA.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339023-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ESISTENZA IN ATTI DI COPIA NON CONTESTATA.*

La sanzione dell'improcedibilita dell'appello per omesso deposito della sentenza impugnata (art.348 cod.proc.civ.) non trova applicazione allorquando nel fascicolo, di parte o d'ufficio, esista una copia non autentica della sentenza, la cui conformita all'originale non sia contestata. (V. 796-68, massima n.332068 1878-66, massima n.323661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)