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Sez. 5, Sentenza n. 935 del 16/12/1998 Ud. (dep. 25/01/1999) Rv. 212342 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di critica e di cronaca - Distinzione - Soggettività della critica - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212342-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per una natura, non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)