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Sez. 5 - , Sentenza n. 2439 del 31/01/2017 (Rv. 642884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Richiesta di chiarimenti - Necessità a pena di nullità - Fondamento – Legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642884-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

Im tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (“ratione temporis” applicabile) postula l’osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso: sanzione, quest'ultima, reputata non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dalla Corte costituzionale, nella sentenza del 7 luglio 2015, n. 132, in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza, o meno, di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)