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Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 10/04/1984 (Rv. 434345 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTI DI COLONIZZAZIONE E DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA, POI MUTATI IN ENTI DI SVILUPPO - DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E CONFERIMENTO DI FORMALE PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434345-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTI DI COLONIZZAZIONE E DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA, POI MUTATI IN ENTI DI SVILUPPO - DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E CONFERIMENTO DI FORMALE PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 3 ultimo comma della legge 9 luglio 1957 n. 600, la facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza della Avvocatura dello stato è stata estesa a tutti gli enti (e loro Sezioni speciali) di riforma fondiaria previsti dalla legge 21 ottobre 1950 n. 841, i quali sono stati poi trasformati in enti di sviluppo. Pertanto, per tali enti, il potere di rappresentanza e difesa in giudizio compete ex lege (R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dalla legge 3 aprile 1979 n. 103) all'Avvocatura dello stato, senza necessità né di una specifica deliberazione dell'ente - la quale è invece necessaria solo al fine di escludere tale potere e di avvalersi di liberi professionisti - né dello specifico conferimento di una formale procura per il concreto Esercizio dello ius postulandi. (Conf 4317/82, mass n 422290).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 09/07/1957 num. 600 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)