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Sez. 1, Sentenza n. 1063 del 26/06/1967 Ud. (dep. 14/11/1967) Rv. 105964 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - RESPONSABILITA OBIETTIVA ED A TITOLO DI DOLO EVENTUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1967-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105964-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - RESPONSABILITA OBIETTIVA ED A TITOLO DI DOLO EVENTUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non e ravvisabile una differenziazione di trattamento tra coloro che si trovino nelle condizioni di aver cagionato un evento dannoso o pericoloso, lesivo di un bene giuridico, distintamente tutelato dalla norma penale, ben diverso da quello voluto dal colpevole,(ipotesi particolarmente regolate dagli artt 584, 83 e 586 cod pen)e coloro che con la propria Azione, scientemente diretta a ledere l'integrita personale, cagionino pur sempre una lesione personale come evento voluto, anche se la volonta fosse stata diretta a cagionare lesione di minore gravita di quella determinata; conseguentemente e infondata la relativa questione di legittimita costituzionale in rapporto all'art 3 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 83, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)