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Sez. 3, Ordinanza n. 8543 del 28/03/2024 (Rv. 670518-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Responsabilità professionale del notaio - Trascrizione di un atto inefficace - Illecito permanente - Esclusione - Decorrenza del termine ex art. 2947 c.c. dal compimento dell'atto e della pubblicità nei registri immobiliari.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670518-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)