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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 04/02/2010 (Rv. 611617 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa - Espulsione amministrativa - Condizioni - Nulla osta dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla validità del decreto - Esclusione - Incidenza sulla fase di esecuzione del provvedimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611617-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, non opera come condizione di legittimità dell'espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all'art. 13, quarto comma o all'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguenza che un'esecuzione coattiva disposta prima dello spirare del termine per il rilascio del nulla osta o in presenza di un diniego vizia l'accompagnamento coattivo alla frontiera o l'intimazione di cui al citato art. 14, comma 5-bis, del T.U. sull'immigrazione ed espone l'atto coattivo al diniego di convalida, rendendo l'inottemperanza all'intimazione non sanzionabile dal giudice penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)