REGOLAMENTO (CEE) N. 337/79 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Testo in vigore al
Art. 23
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicola, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su propost della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per alcuni di essi.
Art. 24
1.
La tariffa doganale comune è modificata conformemente all'allegato V.
Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dell'allegato V del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune.
2.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo12, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n; 3266/7613,
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
Art. 25
1. È vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Art. 26
1.
Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:
a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli d'importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione;
b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito nelle ventiquattr'ore successive al ricevimento della richiesta stessa.
3. Ogni Stato membro può deferire le misura adottata dalla Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della relativa comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
Titolo III. Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti
Art. 27
Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare le superfici destinate alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite.
Art. 28
1. Ogni anno:
a) i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi ottenuti nell'annata;
b) i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, sia che provengano dal raccolto dell'annata o da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
2. Finchù lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 67, le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogni Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.
3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purchù mediante un aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.
4. Le modalità di applicazione degli articoli 27 e 28 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 29
1. Sono vietati:
a) gli aiuti per i nuovi impianti di viti,
b) gli aiuti per il reimpianto, quando esso comporta un incremento della produzione di vino che vada oltre gli effetti della razionalizzazione del vigneto e non garantisca il miglioramento qualitativo della produzione.
2. Tuttavia, la concessione di aiuti nazionali può essere autorizzata, caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 67, quando detti aiuti riguardano zone a vocazione viticola per le quali:
a) la viticoltura costituisce un elemento essenziale del reddito agricolo,
b) la concessione di detti aiuti può migliorare tale reddito.
Art. 30
1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti. Tali norme prevedono in particolare:
— la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;
— la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 ai fini dell'esame dell'idoneità di una varietà di vite alla coltura, di ricerche scientifiche, di lavori di selezione e di incrocio e della produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.
2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.
3.
L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate:
a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate dev'essere effettuata:
— prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti);
— prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà;
b) varietà di viti classificate come temporaneamente autorizzate dopo il 31 dicembre 1976, dev'essere effettuata al più tardi dopo quindici anni dalla data in cui detta varietà è stata così classificata;
Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.
4. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Art. 31
1.
Fino al 31 marzo 1980 ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che, durante la campagna viticola in corso,
— intenda piantare, ripiantare, estirpare o abbandonare viti,
— che abbia piantato, ripiantato, estirpato o abbandonato viti,
— le superfici che sono previste per formare oggetto di impianto, reimpianto estirpazione o abbandono,
— le superfici che hanno formato oggetto di impianto, di reimpianto, estirpazione o abbandono,
— l'evoluzione del potenziale produttivo risultante da tali notificazioni.
— per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 338/79;
— per la Francia: i «dùpartements» o i «groupes de dùpartements» di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 357/79 (14);
— per l'Italia: le regioni di cui all'allegato III;
— per gli altri Stati membri interessati: l'intero territorio nazionale.
è tenuta a notificarlo all'amministrazione competente dello Stato membro interessato anteriormente ad una data determinata da tale amministrazione.
L'amministrazione competente dello Stato membro interessato accusa ricevuta della notifica di cui al primo comma mediante rilascio di un certificato. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione sulla base delle notificazioni di cui al primo comma un piano nazionale indicante: I piani di cui al terzo comma sono forniti per le unità geografiche seguenti:
Gli Stati membri possono dispensare le persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone di cui al primo comma dalle notificazioni di cui al secondo trattino del medesimo se già possiedono tali indicazioni grazie ad altre dichiarazioni fatte in forza di disposizioni ufficiali.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1979 le misure necessarie in materia di dichiarazioni relative agli impianti, ai reimpianti, alle estirpazioni o abbandoni di viti applicabili a decorrere dal 1 ° aprile 1980.
3. Entro il 1° aprile di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione destinata, fra l'altro, ad accertare il rapporto esistente tra produzione e utilizzazioni e a stimare l'andamento prevedibile del medesimo.
4. Questa relazione è elaborata in particolare:
a) fino al 31 marzo 1980, sulla scorta dei piani di cui al paragrafo 1, terzo comma;
b) a partire dal 1° aprile 1980, sulla base delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 357/79.
5. Se da tale relazione risulta che la produzione tende a superare le utilizzazioni prevedibili, rischiando di compromettere il reddito dei viticoltori, il Consiglio adotta, secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, nell'ambito di un piano comunitario obbligatorio, le disposizioni necessarie in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti al fine di evitare la formazione di eccedenze strutturali.
6. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti e reimpianti di viti.
7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 3 e 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Titolo IV. Regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo
Art. 32
1.
Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, effettivo o potenziale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 49, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola. Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è:
— nella zona viticola A: 5 % vol,
— nella zona viticola B: 6 % vol,
— nella zona viticola C I a): 7,5 % vol,
— nella zona viticola C I b): 8 % vol,
— nella zona viticola C II: 8,5 % vol,
— nella zona viticola C III: 9 % vol.
— nella zona viticola A: 3,5 % vol,
— nella zona viticola B: 2,5 % vol,
— nella zona viticola C: 2 % vol.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all'articolo 33 e non può superare i limiti seguenti:
Per i prodotti ottenuti, in aree di produzione da stabilirsi, e da varietà di viti rosse parimenti da stabilirsi, il limite precisato al comma precedente per la zona viticola A è portato, sino al 31 gennaio 1980, a 4 % vol.
2.
Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere portato ai limiti seguenti:
— nella zona viticola A: 4,5 % vol,
— nella zona viticola B: 3,5 % vol,
Per i prodotti menzionati al paragrafo 1, quarto comma, il limite di cui al primo trattino del comma precedente è portato, sino al 31 gennaio 1980, a 5 % vol.
3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato IV.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Art. 33
1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'articolo 32 può essere ottenuto;
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentaizone, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato,
b) per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato o mediante concentrazione parziale,
c) per quanto riguarda il vino a diventare vino da tavola e il vino da tavola, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre.
3.
L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente pratica conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970.
Fino al 30 giugno 1979, l'aggiunta di saccarosio può tuttavia effettuarsi in soluzione acquosa in talune regioni viticole della zona viticola A, purchù l'aumento di volume del prodotto a cui viene aggiunta la soluzione non superi il 15 %.
4.
L'aggiunta di mosto di uve concentrato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell 11 % nella zona viticola A, dell 8 % nella zona viticola B e del 6,5 % nelle zone viticole C.
In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15 % nella zona viticola A e all'11 % nella zona viticola B.
5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
6.
In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5 % vol nelle zona viticola A, 12 % vol nella zona viticola B, 12,5 % vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13 % vol nella zona viticola C II e 13,5 % vol nella zona viticola C III, il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto d uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portato a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B.
7. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a e b).
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 34
1.
Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione possono formare oggetto:
— nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale,
— nella zona viticola C II, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione,
— nella zona viticola C III, di un'acidificazione.
L'acidificazione può essere effettuato soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti.
Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccerzionali:
— l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti:
— per i prodotti di cui al paragrafo 1, provenienti dalle zone C II e C III,
— o per i vini provenienti dalle stesse zone viticole, a condizione che tale operazione sia effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti;
— l'acidificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni previste al paragrafo 1 per quanto concerne le zone C II e C III;
— la disacidificazione parziale dei vini provenienti dalle zone viticole A, B, C I a), C I b) e C II può essere autorizzata, a condizione che venga effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti.
3. Salvo deroga la decidersi caso per caso, l'acidificazione e l'arricchimento, come l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le deroghe di cui al paragrafo 3, nonchù le altre modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni in base alle quali vanno effettuate le operazioni di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 35
1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata:
a) quando le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o lo stesso vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, soltanto con mosto di uva avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione;
b) quando i prodotti di cui alla lettera a) sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o con mosto di uve, purchù il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2 % vol.
2.
Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.
La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al primo comma è subordinata a norme da stabilire.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 36
1.
Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 33 e 34 è autorizzata soltanto se è effettuata in una sola volta all'atto della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, o in vino da tavola, nella zona viticola nella quale le uve fresche utilizzate sono state raccolte. Lo stesso vale per la concentrazione, per l'acidificazione e per la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola, e dei vini da tavola.
Ciascuna delle operazioni di cui al primo comma deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio o di mosto di uve concentrato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche o associazione di persone, in particolare dai produttori, associazione di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonchù da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vini sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
2. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni, ad eccezione di quelle previste all'articolo 34, paragrafo 2, primo e terzo trattino, possono essere effettuate soltanto:
— anteriormente al 1° gennaio, nelle zone viticole C,
— anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B, e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tali date.
— la concentrazione a freddo può essere praticata durante tutto l'anno;
— le operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, primo trattino, possono essere effettuate soltanto anteriormente al 16 maggio e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tale data;
— le operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, terzo trattino, possono essere effettuate soltanto anteriormente al 16 giugno e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tale data.
Tuttavia:
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare, le eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonchù la deroghe alle date limite fissate al paragrafo 2, primo coma, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 67.
Art. 37
Le disposizioni previste dagli articolo da 32 a 36, applicabili ai prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nelle zone viticole di cui all'allegato IV sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 38
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da tavola o vino da tavola - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.
Art. 39
1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o no, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.
2.
Ad eccezione dei produttori di cui al paragrafo 5 e salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda all'elaborazione di vino è tenuta a far distillare le vinacce e le fecce di vino relativa a tale elaborazione oppure, in mancanza di esse, un quantitativo corrispondente di vino di propria produzione.
Se coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al precedente comma non detengono la totalità o una parte dei sottoprodotti relativi all'elaborazione del vino, essi sono svincolati da tale obbligo per quei quantitativi per i quali forniscono la prova che la distillazione è stata effettuata a cure di chi ha consegnato loro mosto di uva, mosto di uva parzialmente fermentato o vino nuovo ancora in fermentazione.
Gli Stati membri decidono in merito alle misure necessarie per l'equa applicazione del comma precedente quanto ai rapporti tra coloro che hanno proceduto all'elaborazione del vino e coloro che hanno consegnato loro i prodotti ad essa relativi.
3. I quantitativi d'alcole contenuti nei prodotti consegnati alla distillazione ai sensi del paragrafo 2 corrispondono al massimo al 10 % del volume d'alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino. La valutazione di tale volume è effettuata sulla base di un titolo alcolometrico volumico minimo naturale forfettario, stabilito per campagna viticola e per zona viticola.
4. Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al paragrapho 2 possono, a determinate condizioni, svincolarsi da tale obbligo:
— utilizzando fecce, vinacce o eventualmente vino del tipo considerato per la produzione di acqueviti, oppure
— ritirando, sotto controllo, i sottoprodotti della vinificazione.
5. Non sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al paragrafo 2 i produttori le cui vigne sono situate nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B.
6.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni che disciplinano la distillazione dei prodotti in parola e, più particolarmente, stabilisce:
— il prezzo da pagare, secondo il rispettivo tenore d'alcole, per le vinacce, le fecce ed eventualmente i vini consegnati alla distillazione;
— i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti;
— la percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;
— le modalità secondo cui può essere fatto ricorso al disposto del paragrafo 4.
Secondo la stessa procedura, il Consiglio può esentare alcune regioni di produzione dall'obbligo di cui al paragrafo 2
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di cui al paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 40
1.
I quantitativi d'alcole di cui all'articolo 39, paragrafo 3, possono essere aumentati.
Il tasso complementare da fissare è al massimo del 6 %. Esso è stabilito in base ai dati del bilancio di previsione prima del 16 dicembre di ogni anno. Il tasso effettivamente applicato deve tuttavia garantire l'equilibrio degli obblighi tra le regioni della Comunità tenendo conto della distillazione obbligatoria dei vini provenienti dalle uve da tavola di cui all'articolo 41. Si può decidere di procedere alla differenziazione del tasso complementare in funzione di uno o più d'uno dei fattori seguenti, a seconda delle regioni:
— resa per ettaro,
— varietà della vite,
— colore o tipo di vino,
— titolo alcolometrico volumico.
2. Sono soggetti all'aumento di cui al paragrafo 1 tutti i produttori di vini, salvo i produttori:
— le cui vigne sono situate nelle parti italiane delle zone C;
— di v.q.p.r.d. per la parte del raccolto che può beneficiare di tale menzione;
— esenti a norma dell'articolo 39, paragrafi 2, 5, e 6, secondo comma.
3.
Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro del paragrafo 1 è fissato al 50 % del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore lo stesso anno del raccolto in questione.
Tuttavia, per la campagna viticola 1978/1979, esso è fissato al 55 % del prezzo d'orientamento indicato nel comma precedente.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 3, in particolare:
— le condizioni in cui la distillazione può essere effettuata;
— i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
5. La decisione di fissare il tasso supplementare di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 41
1. Salvo deroga, i vini provenienti da uve da tavola appartenenti a varietà che non figurano come uva da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa di cui sono originarie possono circolare soltanto se sono destinati a una distilleria per esservi distillati.
2.
Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro del paragrafo 1 è pari al 50 % del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore l'anno del raccolto in questione.
Tuttavia, per la campagna viticola 1978/1979 /, esso è fissato al 55 % del prezzo di orientamento indicato nel comma precedente.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare:
— le condizioni in cui la distillazione può essere effettuata;
— i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
4.
Le modalità d'applicazione del presente articolo e le deroghe al paragrafo 1, son o stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Secondo la stessa procedura vengono fissate le condizioni alle quali le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle varietà che nella classificazione di una stessa unità amministrativa compaiono simultaneamente come uve da tavola e come uve da vino. Queste condizioni assicurano che i quantitativi di vino che risultano dalla vinificazione delle uve delle suddette varietà nell'unità amministrativa interessata e che sono normalmente impiegate per la vinificazione siano esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1.
Art. 42
1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 4, 12 e 21 dell'allegato II, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è vietata.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Art. 43
1. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola e di vini da tavola con vini atti a diventare vini da tavola, purchù detti vini atti a diventare vini da tavola abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale totale non superiore a 17 % vol.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 5, quinto comma, il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola con:
a) un vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se l'operazione ha luogo all'interno della zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da tavola;
b) un altro vino atto a diventare vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se:
— il secondo vino atto a diventare vino da tavola proviene dalla stessa zona viticola e
— l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.
3.
Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola.
Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi da determinare, al taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso, o con un vino da tavola rosso, purchù il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.
4.
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari dei paesi terzi che si trovano nel territorio geografico della Comunità.
Tuttavia, i tagli di cui al comma precedente sono autorizzati nelle zone franche, purchù i vini che ne risultano siano destinati alla spedizione verso un paese terzo.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di applicazione del comma precedente in particolare quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle che permettano di evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.
5. Qualora siano constatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti l'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da tavola, sono stabilite se necessario secondo la procedura prevista dall'articolo 67.