Sez. 3 - , Ordinanza n. 20159 del 18/08/2017 (Rv. 645499 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Incarico di agire esecutivamente per recupero credito – Accordo negoziale per il soddisfacimento del credito con impegno del creditore a richiedere l’estinzione dell'esecuzione e la cancellazione del pignoramento – Danni subiti dal cliente in relazione alla permanenza della procedura esecutiva – Prova della comunicazione dell’accordo negoziale – A carico del cliente – Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di contratto di patrocinio, grava sul cliente (e non sull'avvocato) l'onere della prova della comunicazione al difensore - incaricato di agire esecutivamente per il recupero di un credito - dell'avvenuto raggiungimento di un accordo, in conseguenza del quale il cliente non solo ha perso interesse alla prosecuzione del procedimento esecutivo, ma, essendo stato soddisfatto, si è anche impegnato a chiedere l'estinzione del processo immobiliare e la cancellazione, a propria cura e spese, della trascrizione del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)