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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20159 del 18/08/2017 (Rv. 645499 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Incarico di agire esecutivamente per recupero credito – Accordo negoziale per il soddisfacimento del credito con impegno del creditore a richiedere l’estinzione dell'esecuzione e la cancellazione del pignoramento – Danni subiti dal cliente in relazione alla permanenza della procedura esecutiva – Prova della comunicazione dell’accordo negoziale – A carico del cliente – Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645499-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di contratto di patrocinio, grava sul cliente (e non sull'avvocato) l'onere della prova della comunicazione al difensore - incaricato di agire esecutivamente per il recupero di un credito - dell'avvenuto raggiungimento di un accordo, in conseguenza del quale il cliente non solo ha perso interesse alla prosecuzione del procedimento esecutivo, ma, essendo stato soddisfatto, si è anche impegnato a chiedere l'estinzione del processo immobiliare e la cancellazione, a propria cura e spese, della trascrizione del pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)