Sez. 1, Sentenza n. 9810 del 05/07/2002 (Rv. 555563 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Tempestività - Accertamento - Mezzi - Copia notificata del decreto ingiuntivo - Produzione in appello ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge n. 353/1990 - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità - e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima - soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile secondo la disciplina transitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)