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Sez. 3, Sentenza n. 2702 del 20/06/1996 Cc. (dep. 31/07/1996) Rv. 206030 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Autorità giudiziaria amministrativa - Sospensione dell'ordinanza sindacale di demolizione del manufatto - Giudice - Obbligo di verifica della compatibilità dell'ordine di demolizione con la predetta sospensione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206030-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, nel caso sia intervenuta sospensione - da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa - dell'ordinanza sindacale di demolizione del manufatto, il giudice deve verificare la compatibilità dell'ordine di demolizione con la predetta sospensione in base ad una disamina della motivazione posta a sostegno del provvedimento cautelare: solo l'intervenuta sospensiva concessa con riferimento al "fumus boni iuris" di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica, non riparabili in sede di autotutela dall'autorità amministrativa, è da ritenersi influente, mentre, se il provvedimento cautelare trova la sua giustificazione in vizi meramente formali, esso non è incompatibile con l'ordine di demolizione posto in essere dal giudice per la reintegrazione dell'interesse urbanistico sostanziale. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, l'ordinanza con la quale il Pretore dichiarava inammissibile la richiesta del P.M. di sospensione dell'ordine di demolizione, poiché detta ordinanza non affrontava la problematica del coordinamento tra l'esecuzione penale e le determinazioni dell'Amministrazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)