Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657
Testo in vigore al
Art. 112 Procedura di applicazione delle pene pecuniarie
1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le
infrazioni relative ed entrate di enti diversi dello Stato, e' disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929 n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato.19
Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali
Capo I. Rapporti di concessione
Art. 113 Durata della concessione
Art. 114 Ambiti territoriali
1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione:
a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potra' essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale;1
b) gli ambiti territoriale, da individuarsi nell'ambito di ciascuna provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50 mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti, comunque, non potra' essere superiore a 300;
c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o piu' comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni facenti capo ad uno unico titolare, ovvero a piu' elettori che abbiano costituito una societa' per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di efficienza, economicita' e funzionalita':
d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non puo' costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b), autonomo ambito territoriale, sara' aggregato all'ambito territoriale viciniore, purche' della stessa pronvicia, assicurando in ogni caso, per dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore efficienza, economicita' e funzionalita' della gestione;
e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle concessioni raccogliera' tutti gli elementi necessari per la valutazione delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizioni della commissione consultiva per valutare l'efficienza; l'economicita' e la produttivita' di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).19
Art. 115 Conferimento del servizio per il primo quinquennio
1. Per il premio quinquennio di gestione del servizio la concessione sara' conferita, con decreto del Ministro delle Finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria e attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso.
L'affidamento in connessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.1
2. Se piu' richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.
3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta piu' idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.
4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo puo' essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.19
Art. 116 Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali
1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carica alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.
2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere ai concessionari subentrati gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato di procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso di rifuito del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione.14
3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalita' per la definizione dei rapporti tra concessionari subentrati ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtu', dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonche' per la liquidazione, delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.
4. I concessionari hanno facolta' di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili ed immobili nei quali sono parti, i cessati, esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato, all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 856.
6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.19
Art. 117 Adeguamento delle cauzione per il primo quinquiennio di gestione
1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali.
3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3.
4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni si procede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura e' stabilita con Decreto del Ministro delle Finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio.
5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18.19
Art. 118 Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione
1. Per le domande di rimborso per inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossioni sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione.1
2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza e' tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali e' gia' stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio puo' disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo articolo 120.19
Art. 119 Sgravio provvisorio
1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 118 senza che siano stati espletati agli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad un sgravio provvisorio nella misura prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi gia' riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93.
2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento e lo sgravio e' conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione, dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.
3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'articolo 120.19
Art. 120 Liquidazione mediante speciali titoli di debito pubblico
1. Gli speciali titoli di debito pubblico assegnati ai sensi dell'articolo 118 hanno durata decennale, con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello nel quale e' stato emesso il decreto di assegnazione.
2. Gli speciali titoli fruttano, per ogni anno di durata, un interesse pari alla media degli interessi stabiliti per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno, pagabile nel primo trimestre di ogni anno successivo a quello di emissione.
3. Gli speciali titoli di debito pubblico emessi ai sensi del presente articolo, sono costituiti da titoli al portatore e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.
4. Sugli speciali titoli emessi ai sensi del presente articolo sono consentite, con l'osservanza delle norme vigenti, le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, agli speciali titoli di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal decreto- legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.19
Art. 121 Mantenimento in servizio del personale dei concessionari
1. Al personale che ha superato il periodo di prova previsto dai contratti di lavoro di categoria e risulta iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 si applica la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali.
2. In caso di riduzione del carico di riscossione sottoposto all'obbligo del non riscosso per almeno un biennio consecutivo superiore al 25 per cento rispetto al carico del biennio di gestioni precedenti, le rappresentanze di categoria incontreranno per definire le opportune proposte da formulare al servizio centrale di riscossione in ordine al mantenimento in servizio del personale dipendente dalla concessionaria interessata alla riduzione del carico.19
Art. 122 Rapporto di lavoro del personale gia' dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonche' presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuita', alle dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale e' compresa l'esattoria e la ricevitoria presso cui prestata servizio.
Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attivita' lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza.
2. Il diritto di cui al comma 1, e' condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
b) eta' non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione.
3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sara' disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione e' tenuto il concessionario; e' comunque garantito agli interessati:
a) l'anzianita' di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione;
b) l'inquadramento con la relativa anzianita' ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retribuitivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre che dovuti in applicazione di norme, contrattuali collettive;
c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge, acquisita alla data del conferimento della concessione.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti:
a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento:
b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento;
c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numeri del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b), del presente comma, cessato dal servizio.19
Art. 123 Assunzione da parte dei concessionari delle persone gia' titolari di esattorie delle imposte dirette
1. I titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 nonche' gli eredi succeduti nella gestione successivamente, alla data del 31 dicembre 1980, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale e' ricompresa l'esattoria degli stessi precedentemente gestita.
2. All'atto della assunzione sono riconosciuti la qualifica ed il relativo trattamento economico che, a termine del contratto collettivo nazionale, di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati, sono previsti per i collettori preposti alla direzione di esattorie similari e con attribuzione di anzianita' pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarita', fermo restando che non puo' essere comunque attribuita una qualifica inferiore al grado piu' elevato della categoria impiegatizia.
3. Non hanno diritto all'assunzione coloro che alla data del conferimento della concessione hanno compiuto i sessanta anni di eta', ovvero hanno conseguito diritto alla pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Non hanno altresi' diritto all'assunzione i titolari di esattorie nonche' gli eredi succeduti nella gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire.
5. La domanda di assunzione va presentata al servizio centrale, a pena di decadenza, entro due mesi dalla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni prevista dall'articolo 114.
6. Nei trenta giorni successivi il servizio centrale pubblica l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, suddiviso per ogni singolo ambito territoriale delle concessioni.19
Art. 124 Esodo volontario del personale gia' dipendente delle esattorie delle imposte dirette
1. Il personale di cui all'articolo 122, che non intende avvalersi del diritto di essere manutenuto in servizio puo' chiedere l'applicazione dei benefici previsti del presente articolo con contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro.
2. A coloro che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 e' attribuita una maggiore anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da valere nei confronti dei fondi pensionistici, previsti per legge, in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile, ovvero della maturazione del diritto a pensione.
3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il personale iscritto al fondo, che vuole avvalersi dei benefici di cui al comma 2, puo' chiedere l'applicazione della maggiore anzianita' ai fini del diritto alla pensione di anzianita' a carico della assicurazione generale obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 della citata legge n. 377 del 1958 e nell'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587 e l'importo dei contributi versati nel fondo di previdenza e' trasferito all'assicurazione generale obbligatoria a scomputo dell'onere finanziario di cui al comma 6 del presente articolo.
4. La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con richiesta di applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata allo speciale fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena di decadenza entro tre mesi dall'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione. Per il personale non iscritto al fondo di previdenza, la domanda va presentata alla compente sede provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successiva alla domanda ed il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso di cui all'articolo 2118 c.c.3
5. Coloro che si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiati titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici non economici, ne' possono svolgere incarichi affidati da tali amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro non e' regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale.
7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato da lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986, 1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni suddetti dell'accantonamento "Ristrutturazione della amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per effetto delle disposizioni recate dal presente articolo.19
Art. 125 Fondo di previdenza
1. Il "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette" di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assume la denominazione di "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici".
2. E' obbligatoriamente iscritto al fondo il personale rivestente le qualifiche o appartenente alle categorie indicate dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Sono compresi tra i predetti dipendenti anche i soggetti di cui all'articolo 123, comma 1, del presente decreto.
3. L'iscrizione al fondo decorre:
a) per il personale gia' iscritto al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette dalla data di iscrizione a tale fondo;
b) per il personale assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di riscossione dei tributi, dalla data di assunzione.
4. Per quanto non previsto nei commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalle legge 29 luglio 1971, n. 587.
Art. 126 Definizione di controversie in via amministrativa
1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti impositori, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione e comunque finche' hanno efficacia i provilegi fiscali, e devolute all'intendente di finanza.
2. Le controversie sono introdotte con ricorso al competente intendente di finanza, e sono decise sentiti gli interessati.
3. Contro le decisioni dell'intendente di finanza, puo' essere proposto ricorso al Ministro delle finanze, nel termine di trenta giorni dalla notifica.19
Art. 127 Notificazione degli atti e dei provvedimenti
1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.19
Art. 128 Regime fiscale degli atti di conferimento delle concessioni e del procedimento esecutivo di riscossione
1. Gli atti per il conferimento delle concessioni e gli atti di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ed avvalersi dell'opera di concessionari del servizio della riscossione.19
Art. 129 Riferimenti legislativi
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che fanno riferimento agli esattori o alle esattorie devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui al presente decreto.19
Art. 130 Norme abrogate
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603.
2. Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei redditi doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata del presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2.
3. Nulla e' innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis, 34-ter, 346-quater e 346-qunquies del testo unico delle disposizioni legislative in materia dognale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.19
Art. 131 Trasferimento delle esattorie gestito dalla Societa' Esattorie Vacanti
1. Prima dell'entrata in funzione del servizio e successivamente alla determinazione degli ambiti territoriali prevista dall'articolo 114, la gestione di esattorie conferite alla Societa' Esattorie Vacanti puo' essere trasferita con decreto del Ministro delle finanze, previo assenso della societa' stessa ad altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 31 che ne faccia richiesta; la misura dell'aggio sulle somme riscosse mediante ruoli non puo' superare il 6,72 per cento.
2. Nel decreto ministeriale di cui al precedente comma sono riportate le condizioni che il richiedente si obbliga a rispettare, previa sottoscrizione di apposita concenzione con la Societa' Esattorie Vacanti regolante:
a) l'eventuale personale da assumere, in aggiunta a quello rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 140 del decreto del Presidente della repubblica 15 maggio 1963, n. 858;
b) il pagamento in favore della Societa' Esattorie Vacanti dell'importo delle anticipazioni effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso nonche' del valore delle attrezzature riferite alla gestione da trasferire;
c) il subentro da parte del richiedente nei contratti di locazione stipulati dalla Societa' Esattorie Vacanti.
3. E' abrogato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.19
Art. 132 Servizio della riscossione della Regione Siciliana
1. I principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e del presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia.19