Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018 (Rv. 650199 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)