Sez. 6, Sentenza n. 21314 del 05/03/2015 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263565 - 01
SENTENZA - CONDANNA - IN GENERE | Regola dell"al di là di ogni ragionevole dubbio" - Significato - Prove poste a fondamento della decisione - Insussistenza di profili idonei ad inficiarne l'attendibilità - Necessità - Fattispecie.
SENTENZA - CONDANNA - IN GENERE
La regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, postula che il materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in assenza di circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità, essendo il giudice procedente tenuto ad attivare i propri poteri per dissipare eventuali opacità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato nel quale erano state utilizzate dichiarazioni accusatorie, assunte nel corso delle indagini preliminari - senza l'assistenza dell'ausiliario o di un ufficiale di P.G. - da un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che, dopo la discussione in primo grado, era stato sottoposto alla misura custodiale in carcere per i reati di concussione e corruzione in atti giudiziari, a lui contestati in relazione a particolari rapporti intrattenuti con soggetti potenzialmente coincidenti con i dichiaranti, ma non agevolmente identificabili dalla difesa, perché in sede di rinvio venissero compiuti gli approfondimenti istruttori necessari a verificare tale ipotizzata coincidenza, e, più in generale, la genuinità e l'attendibilità delle predette dichiarazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)