Sez. 2, Sentenza n. 4715 del 14/05/1994 (Rv. 486607 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Riscaldamento (termosifone) | Impianto centralizzato - Beneficio equivalente assicurato ai diversi proprietari - Occasionali ostacoli eliminabili - Esonero del condomino dall'obbligo di contribuire alle spese - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Riscaldamento (termosifone)
il condomino non può essere esonerato dall'obbligo di contribuire alle spese del servizio di riscaldamento centralizzato allorché l'impianto utilizzato sia strutturato in guisa tale da assicurare all'appartamento di sua proprietà esclusiva un beneficio non diverso da quello garantito ai proprietari delle altre porzioni immobiliari, pur in presenza di ostacoli che occasionalmente precludono tale risultato, ma siano eliminabili con opportuna manovra, com quella di "sfiato" dei radiatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)