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Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 18/02/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 208060 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - IN GENERE | Misura cautelare basata su dichiarazioni di collaborante non documentate in forma di verbale - Inesistenza - Conseguenze - Inutilizzabilità.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208060-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - IN GENERE

Il codice di procedura penale, implicitamente richiamando le regole generali sul valore probatorio dell'atto pubblico di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., riafferma, all'art. 134, il principio secondo il quale la documentazione degli atti si effettua mediante processo verbale, con ciò significando che qualunque altra forma di riproduzione degli atti non è ammessa e non assume alcuna rilevanza giuridico-processuale, per l'evidente ragione che, essendo priva delle caratteristiche formali del verbale - prima fra tutte la redazione ad opera di un soggetto rivestito della qualità di pubblico ufficiale - essa non può far fede della corrispondenza al reale del fatto o dei fatti che ne costituiscono il contenuto. Ne consegue che la documentazione di atti processuali in forme diverse dal verbale non realizza la rappresentazione di essi nei modi che la legge consente, sicché di documentazione sul piano giuridico non può neppure parlarsi: e se manca la documentazione manca la prova dell'esistenza dell'atto come fatto storico e pertanto esso non viene ad esistenza nel mondo del diritto; tale inesistenza, sul piano sanzionatorio processuale, si traduce quindi nell'inutilizzabilità dell'atto che risulti documentato in forma diversa dal processo verbale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia contenute in stralci di interrogatorio trascritti su fogli privi di intestazione e mancanti di tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi valore di verbale)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)