Sez. 3, Sentenza n. 248 del 16/02/1965 (Rv. 310343 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI - EFFETTI.*
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI - EFFETTI.*
A norma dell'art. 1758 cod.civ., se i vari mediatori aventi diritto a compenso, per avere utilmente contribuito alla conclusione dell'affare, siano entrati in relazione con le parti, il diritto al pagamento della quota di provvigione dev'essere esercitato nei confronti delle parti medesimè diversamente, se queste siano rimaste estranee agli accordi intervenuti tra il mediatore con il quale hanno trattato e gli altri mediatori, perche in tale ipotesi i contraenti sono liberati pagando la provvigione solo e per intero al mediatore con il quale hanno trattato. (Cfr. 200/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)