Sez. L - , Sentenza n. 32607 del 17/12/2018 (Rv. 651988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte ritenute erroneamente tardive dal datore di lavoro - Violazione del procedimento disciplinare - Equiparazione alla mancata audizione orale del lavoratore che ne abbia fatto richiesta - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare ex art. 7 st.lav., il datore che abbia considerato erroneamente tardive le giustificazioni scritte, in realtà tempestive, rese dal lavoratore, pone in essere - risultando negato a quest'ultimo il suo diritto alla difesa e al contraddittorio - una violazione del procedimento, non dissimile da quella che si verifica quando il lavoratore medesimo abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)