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Sez. 1, Sentenza n. 9364 del 04/09/1991 (Rv. 473735 - 01)

Fideiussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Decadenza del creditore ex art. 1957 cod.civ. - Impedimento - Ricorso, per sequestro conservativo dei beni del debitore principale anteriore al giudizio di merito - Deposito da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale - Idoneità.
Stato
decisa il 1991-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473735-01

Fideiussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale

In tema di fideiussione, anche l'esperimento del procedimento per sequestro conservativo di beni del debitore principale anteriormente al giudizio di merito è idonea ad evitare al creditore la decadenza posta dallo art. 1957, primo comma, cod. civ., sempre che entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale sia stato depositato il ricorso ex art. 672 cod.proc.civ., atteso che il dettato dell'art. 1957 cod. civ. riconduce l'esclusione della decadenza alla mera "proposizione" dell'istanza da parte del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)