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Sez. L, Sentenza n. 731 del 26/01/1983 (Rv. 425475 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - SENTENZA DI SECONDO GRADO CHE RECIDE SOLTANTO UNA QUESTIONE DI COMPETENZA CON RIMESSIONE DELLE PARTI IN PRIMO GRADO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425475-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - SENTENZA DI SECONDO GRADO CHE RECIDE SOLTANTO UNA QUESTIONE DI COMPETENZA CON RIMESSIONE DELLE PARTI IN PRIMO GRADO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 428 cod. proc. civ., il quale, nelle cause soggette al rito del lavoro, prevede che l'incompetenza può essere eccepita o rilevata solo in primo grado ed entro determinati termini, si riferisce esclusivamente all'incompetenza per territorio, e, pertanto, non osta a che il giudice di secondo grado, in Sede di gravame avverso pronuncia resa secondo il suddetto rito, abbia il potere-dovere di rilevare per la prima volta, anche d'ufficio, incompetenza per materia del giudice del lavoro, con conseguente rimessione delle parti in primo grado con il rito ordinario, qualora riscontri la non riconducibilità della controversia fra quelle contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ..in tale ipotesi, la sentenza di secondo grado, decidendo soltanto una questione di Competenza, è impugnabile con il regolamento di Competenza e non con il ricorso ordinario per Cassazione. (V 4185/79, mass n 400694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)