Sez. 5, Sentenza n. 79 del 21/08/1975 Ud. (dep. 08/01/1976) Rv. 131755 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RILEVABILITA DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO NEL GIUDIZIO - FORMA RICHIESTA - ORDINANZA - PREVIA CITAZIONE DELL'IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - RILEVABILITA DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO NEL GIUDIZIO - FORMA RICHIESTA - ORDINANZA - PREVIA CITAZIONE DELL'IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La sanzione di inammissibilita di un'impugnazione e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio sino a che il capo della pronuncia a cui si riferisce il gravame non sia stato coperto dal giudicato; per la sua dichiarazione, peraltro, e prevista la Forma dell'ordinanza, ne la legge richiede l'instaurazione del contraddittorio, non essendo prescritto ne l'intervento ne la previa citazione dell'imputato e del suo difensore. Consegue da cio che l'inammissibilita dell'impugnazione puo essere pronunciata dal giudice ad quem anche dopo la notifica del decreto di citazione e senza che sia necessario procedere preventivamente alla verifica delle condizioni di regolarita del rapporto processuale, dato il carattere preclusivo e preliminare che ha la dichiarazione di inammissibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)