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Sez. 5 - , Sentenza n. 32867 del 15/05/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276526 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Artt. 49 e 220 legge fall. - Omessa comunicazione al curatore del cambiamento di residenza o di domicilio – Elezione di domicilio presso il difensore - Equipollenza - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276526-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, la comunicazione dovuta al curatore da parte dell'imprenditore fallito o dell'amministratore del cambiamento di residenza o di domicilio non può essere surrogata dall'elezione di domicilio effettuata presso il difensore e dal contatto allacciato da quest'ultimo, invece del fallito, con gli organi della procedura, in quanto la finalità dell'art. 49 legge fall. è quella di assicurare la reperibilità personale del fallito perché questi possa rendere informazioni o chiarimenti funzionali alla gestione della procedura. (In motivazione, la Corte ha sottolineato il carattere eccezionale della previsione dell'art. 49, comma terzo, legge fall. che consente al giudice, soltanto in caso di legittimo impedimento o per altro giustificato motivo, di autorizzare la comparizione del fallito per mezzo di un mandatario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 220, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)