DIRETTIVA 93/22/CEE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione, nel settore delle imprese di investimento, del mercato interno, decisa con l'Atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle imprese d'investimento;
considerando che le imprese che prestano servizi d'investimento contemplati dalla presente direttiva devono essere soggette ad un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento, al fine di garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario;
considerando che l'impostazione adottata consiste nel realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, il quale consente il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine; che grazie al riconoscimento reciproco, le imprese d'investimento autorizzate nel loro Stato membro d'origine possono esercitare in tutta la Comunità l'insieme o parte dei servizi oggetto della loro autorizzazione e previsti dalla presente direttiva tramite lo stabilimento di succursali o mediante la prestazione di servizi;
considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano né revochino l'autorizzazione qualora elementi determinati, come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa d'investimento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività; che, per l'applicazione della presente direttiva, un'impresa d'investimento che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; che un'impresa d'investimento che non sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale; che d'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa d'investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che essa vi operi in modo effettivo;
considerando che allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire, in particolare, il controllo interno dell'impresa facendo ricorso ad una direzione bicefala oppure, se ciò non fosse richiesto dalla direttiva, ad altri meccanismi che garantiscano un risultato equivalente;
considerando che per garantire la parità di condizioni di concorrenza, occorre che le imprese di investimento che non siano enti creditizi abbiano la stessa libertà di aprire succursali e di prestare servizi oltre frontiera analogamente a quanto previsto nella seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio4;
considerando che un'impresa d'investimento può avvalersi della presente direttiva per effettuare operazioni di cambio in contanti o a termine fermo solamente in quanto servizi connessi alla fornitura di servizi di investimento; che, di conseguenza, l'utilizzazione di una succursale soltanto per effettuare queste operazioni di cambio costituirebbe un aggiramento del meccanismo della direttiva;
considerando che un'impresa d'investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine può esercitare le proprie attività nell'insieme della Comunità con i mezzi che ritiene appropriati; che a tal fine, se lo ritiene necessario, essa può ricorrere ad agenti collegati che ricevono e trasmettono ordini per suo conto e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità; che in queste condizioni l'attività di detti agenti deve essere considerata alla stregua di quella dell'impresa stessa; che inoltre la presente direttiva non osta a che lo Stato membro d'origine subordini la regolamentazione di detti agenti al rispetto di particolari esigenze; che qualora l'impresa di investimento eserciti un'attività transfrontaliera, lo Stato membro ospitante tratta detti agenti come se fossero l'impresa stessa; che peraltro la vendita a domicilio e le sollecitazioni a domicilio dei valori mobiliari non devono essere contemplati dalla presente direttiva e devono essere disciplinati dalle disposizioni nazionali;
considerando che per «valori mobiliari» si intendono le categorie di titoli normalmente negoziati sul mercato dei capitali, ad esempio i titoli di stato, le azioni, i valori negoziabili che permettono di acquisire azioni mediante sottoscrizione o scambio, i certificati rappresentativi di azioni, le obbligazioni emesse in serie, i warrants su indice ed i titoli che permettono di acquisire tali obbligazioni mediante sottoscrizione;
considerando che per «strumenti del mercato monetario» si intendono i tipi di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro, i certificati di deposito ed i commercial papers;
considerando che la definizione molto ampia dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario adottata nella presente direttiva ha effetto solo per la stessa e che essa non ha pertanto alcuna incidenza sulle varie definizioni di strumenti finanziari previste nelle legislazioni nazionali per altri fini, in particolare a fini fiscali; che, peraltro, la definizione dei valori mobiliari riguarda soltanto gli strumenti negoziabili e che pertanto non rientrano in tale definizione le azioni o i titoli assimilabili ad azioni, che sono emessi da organismi quali le «building societies» o le «industrial and provident societies» e la cui proprietà può essere trasferita in pratica solo attraverso il loro riacquisto da parte dell'organismo emittente;
considerando che per «strumenti equivalenti ad un contratto a termine (future) su strumenti finanziari» si intendono i contratti che sono oggetto di pagamento in contanti, calcolato in riferimento alle fluttuazioni dell'uno o dell'altro degli elementi seguenti: il tasso di interesse o di cambio, il valore di qualsiasi strumento elencato nell'allegato, sezione B, un indice relativo all'uno od all'altro di questi strumenti;
considerando che ai fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi;
considerando che nessuna disposizione della presente direttiva pregiudica le disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, le disposizioni nazionali, le quali disciplinano l'offerta pubblica degli strumenti di cui alla presente direttiva; che lo stesso vale per la commercializzazione e la distribuzione di detti strumenti;
considerando che gli Stati membri conservano interamente la responsabilità per l'attuazione delle misure della politica monetaria nazionale, fatte salve le misure necessarie per il rafforzamento del sistema monetario europeo;
considerando che è opportuno escludere le imprese d'assicurazione le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale e che sono coordinate a livello comunitario nonché le imprese che esercitano attività di riassicurazione e di retrocessione;
considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese che non forniscono servizi a terzi ma la cui attività consiste nel fornire un servizio di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o a un'altra impresa figlia della loro impresa madre;
considerando che la presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel fornire a terzi servizi d'investimento a titolo professionale e che è pertanto opportuno escludere dal suo campo d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali (per esempio avvocati, notai) e chiunque fornisca servizi d'investimento unicamente a titolo accessorio, nell'ambito di tale altra attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che detta disciplina non escluda la fornitura, a titolo accessorio, di servizi d'investimento; che è parimenti opportuno escludere dal campo d'applicazione le persone che forniscono servizi d'investimento unicamente a produttori o utilizzatori di materie prime e nella misura necessaria alla realizzazione delle transazioni su detti prodotti, ove siffatte transazioni costituiscano la loro attività principale;
considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di partecipazione dei lavoratori e che a questo titolo non forniscono servizi d'investimento a terzi;
considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le banche centrali ed altri organismi che svolgono funzioni analoghe, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima - nozione comprendente l'investimento del debito pubblico; che non sono in particolare compresi nell'esclusione gli organismi a capitale pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'assunzione di partecipazioni;
considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese o le persone la cui attività si limita a ricevere ed a trasmettere ordini, a determinate controparti, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti; che di conseguenza esse non potranno beneficiare della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi alle condizioni previste dalla presente direttiva, in quanto soggette, qualora volessero operare in un altro Stato membro, alle disposizioni pertinenti adottate da quest'ultimo;
considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli organismi d'investimento collettivo, siano essi coordinati o no a livello comunitario, nonché i depositari e gestori di detti organismi, nella misura in cui essi sono soggetti ad una normativa specifica, direttamente adeguata alle loro attività;
considerando che se le associazioni istituite dai fondi pensione di uno Stato membro per consentire la gestione dei loro attivi si limitano a praticare tale gestione senza fornire servizi di investimento a terzi ed i fondi pensione stessi sono soggetti al controllo delle autorità incaricate di vigilare sulle imprese di assicurazione, non risulta necessario che dette associazioni vengano sottoposte alle condizioni di accesso e di esercizio stabilite dalla presente direttiva;
considerando che non è opportuno applicare la presente direttiva agli agenti di cambio definiti dalla legge italiana poiché appartengono a una categoria per cui non è prevista alcuna autorizzazione, la loro attività è limitata al territorio nazionale e non presenta rischi di distorsione di concorrenza;
considerando che i diritti conferiti alle imprese di investimento dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri, delle banche centrali e degli altri organismi centrali che svolgono funzioni analoghe degli Stati membri di scegliere la loro controparte in base a criteri obiettivi e non discriminatori;
considerando che il compito di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese d'investimento incomberà alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, in applicazione della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (5) la quale coordina le norme in materia di rischio di mercato;
considerando che in generale lo Stato membro d'origine può emettere regole più severe di quelle stabilite nella presente direttiva in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di regole di dichiarazione e di trasparenza;
considerando che l'esercizio delle attività che non rientrano nella presente direttiva è disciplinato dalle disposizioni generali del trattato relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi;
considerando che, per tutelare gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i diritti di proprietà e gli altri diritti analoghi dell'investitore sui valori mobiliari, nonché i diritti di quest'ultimo sui fondi affidati all'impresa siano tutelati distinguendoli da quelli dell'impresa; che questo principio non vieta peraltro all'impresa di operare in nome proprio nell'interesse dell'investitore allorché il tipo stesso di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio il prestito di titoli;
considerando che le procedure previste in materia di autorizzazione di succursali di imprese d'investimento autorizzate in paesi terzi continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di società figlie o dell'acquisizione di partecipazioni da parte di imprese disciplinate dalle leggi di paesi terzi sono assoggettate ad una procedura intesa a garantire un regime di reciprocità alle imprese d'investimento della Comunità nei paesi terzi in questione;
considerando che le autorizzazioni rilasciate ad imprese d'investimento dalle autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni della presente direttiva avranno una portata comunitaria e non più soltanto nazionale e che le attuali clausole di reciprocità non produrranno più effetti; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma piuttosto, poiché la Comunità si propone di tenere i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali dei paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione delle nuove domande di autorizzazione o nella limitazione delle nuove autorizzazioni;
considerando che uno degli obiettivi della presente direttiva consiste nel garantire la tutela degli investitori; che a tal fine è opportuno tener conto delle varie esigenze di tutela delle diverse categorie d'investitori e del loro livello di esperienza professionale;
considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legislative e regolamentari di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;
considerando che nessuno Stato membro può limitare il diritto degli investitori residenti abitualmente o stabiliti nello Stato membro di farsi prestare un servizio di investimento da un'impresa di investimento disciplinata dalla presente direttiva e che è situata ed agisce al di fuori di detto Stato membro;
considerando che, in determinati Stati membri, la funzione di compensazione e di pagamento può essere effettuata da organismi distinti dai mercati su cui si effettuano le transazioni e che di conseguenza, ogniqualvolta nella presente direttiva si citano l'«accesso ai mercati regolamentati» o la «qualità di membro di tali mercati», dette nozioni devono essere interpretate come comprensive dell'accesso agli organismi che garantiscono le funzioni di compensazione e di regolamento per i mercati regolamentati nonché della qualità di membro di detti organismi;
considerando che ogni Stato membro deve vigilare affinché nel proprio territorio sia riservato un trattamento non discriminatorio a tutte le imprese di investimento che hanno ricevuto un'autorizzazione in uno Stato membro, nonché a tutti gli strumenti finanziari che sono quotati su un mercato regolamentato di uno Stato membro; che a questo titolo, in particolare, tutte le imprese di investimento devono disporre delle stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso, e che, di conseguenza, indipendentemente dalle modalità organizzative delle transazioni esistenti negli Stati membri, occorre abolire, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, le limitazioni tecniche e giuridiche di accesso ai mercati regolamentati, nel quadro delle disposizioni della presente direttiva;
considerando che taluni Stati membri autorizzano gli enti creditizi a diventare membri dei loro mercati regolamentati soltanto indirettamente, creando una società figlia specializzata; che la possibilità offerta dalla presente direttiva agli enti creditizi di diventare membri dei mercati regolamentati direttamente, senza dover creare società figlie specializzate, costituisce per detti Stati membri una riforma importante, le cui conseguenze devono essere riconsiderate alla luce dell'evoluzione dei mercati finanziari; che, tenuto conto di detti elementi, la relazione che la Commissione presenterà al Consiglio sull'argomento entro il 31 dicembre 1998 dovrà tenere conto di tutti i fattori che consentano a quest'ultimo di valutare di nuovo per detti Stati membri le conseguenze e in particolare i rischi di conflitti d'interessi e il grado di tutela degli investitori;
considerando che è estremamente importante che l'armonizzazione dei sistemi di indennizzo divenga applicabile alla stessa data della presente direttiva; che, inoltre, fino alla data in cui sarà messa in applicazione una direttiva sui sistemi d'indennizzo, gli Stati membri ospitanti conservano la facoltà d'imporre l'applicazione del loro sistema d'indennizzo anche alle imprese d'investimento, compresi gli enti creditizi, autorizzate dagli altri Stati membri, qualora lo Stato membro d'origine non disponga di sistemi d'indennizzo o qualora detto sistema non offra un livello di protezione equivalente;
considerando che la struttura dei mercati regolamentati deve continuare a dipendere dal diritto nazionale senza per questo rappresentare un ostacolo alle liberalizzazioni dell'accesso ai mercati regolamentati degli Stati membri ospitanti per le imprese d'investimento autorizzate a fornire i servizi in questione nel loro Stato membro d'origine; che in applicazione di questo principio, il diritto della Repubblica federale tedesca e quello dei Paesi Bassi disciplinano rispettivamente l'attività del «Kursmakler» e dello «hoekman» in modo tale da impedire loro di esercitare la loro funzione in parallelo ad altre; che è pertanto opportuno constatare che il Kursmakler e lo hoekman non sono in grado di prestare i loro servizi negli altri Stati membri; che nessuno, indipendentemente dallo Stato membro d'origine, potrebbe pretendere di agire in qualità di Kursmakler o di hoekman senza dover sottostare alle stesse norme di incompatibilità derivanti dallo statuto di Kursmakler o di hoekman;
considerando che resta inteso che la presente direttiva non deve avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni risultanti dalla direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione di una borsa valori6;
considerando che la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario e la protezione degli investitori presuppongono il diritto e la responsabilità, per lo Stato membro ospitante, sia di prevenire e di punire qualsiasi azione sul proprio territorio dell'impresa di investimento la quale sia contraria alle norme di comportamento e alle altre disposizioni legislative o regolamentari da esso adottate per motivi di interesse generale, sia di agire in casi urgenti; che peraltro le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono poter contare, nell'esercizio delle proprie responsabilità, sulla più stretta cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine, in particolare per l'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi; che le autorità competenti dello Stato membro di origine hanno il diritto di essere informate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante circa le misure comportanti sanzioni imposte ad un'impresa o restrizioni alle attività di un'impresa adottate da queste ultime nei confronti delle imprese d'investimento da esse riconosciute, per svolgere con efficacia la loro funzione nel settore della vigilanza prudenziale; che a tal fine occorre garantire la cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;
considerando che, nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire un buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari, è opportuno garantire la trasparenza delle transazioni e che le norme previste a tal fine nella presente direttiva per i mercati regolamentati sono applicabili sia alle imprese d'investimento che agli enti creditizi allorquando intervengono sul mercato;
considerando che l'esame dei problemi che si pongono nei settori disciplinati dalle direttive del Consiglio relative ai servizi di investimento e ai valori mobiliari, sia con riferimento alle norme esistenti ed in vista di un più ampio coordinamento, esige che le autorità nazionali e la Commissione cooperino in seno ad un comitato; che la creazione di tale comitato non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo in questo settore;
considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dell'evoluzione del settore dei servizi d'investimento, modifiche tecniche delle regole dettagliate figuranti nella presente direttiva; che la Commissione, dopo aver adito il comitato che dovrà essere creato nel settore dei mercati di valori mobiliari, procederà alle necessarie modifiche,
TITOLO I Definizioni e campo d'applicazione
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN