Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Testo in vigore al
Art. 18 Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale
1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
2. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
3. Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attivita' di inanellamento.
4. Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
5. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, che provvedera' ad informare il predetto Istituto.
Art. 19 Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
1. Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
Art. 20 Altri divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile, dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche' dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che adottera' le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.
2. Le competenti autorita' territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Titolo VI. Licenza di caccia - esami
Art. 21 Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame
1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Detta licenza puo' essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame.
3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'.
Art. 22 Esami
1. Le regioni stabiliscono le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.
2. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
3. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneita' di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.
4. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potra' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
Titolo VII. Tasse
Art. 23 Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia
1. Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Art. 24 Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sara' soggetta a rinnovo annuale e potra' essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento e' effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
2. Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.
3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.
Art. 25 Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo, il cui ammontare e' commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
b) il 43 per cento all'istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.2
Art. 26 Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e' costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.
Titolo VIII. Vigilanza venatoria e suoi compiti
Art. 27 Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e' affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
2. Detta vigilanza e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.
4. Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.
5. Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati e' vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
Art. 28 Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in: attitudine di caccia.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.
3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione della persona cui e' contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.
4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
5. Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorita' competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorita' territorialmente competente.
Titolo IX. Associazioni venatorie
Art. 29 Riconoscimento ed iscrizioni
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4.
4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
5. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
7. E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria.
Art. 30 Compiti delle associazioni venatorie riconosciute
1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;
d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
f) a proporre alle autorita' di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.
Titolo X. Sanzioni
Art. 31 Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;
c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;
e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;
f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;
g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;
h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;
l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;
m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;
n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualita' di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.
Art. 32 Oblazione e definizione amministrativa
1. Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonche' a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.
Art. 33 Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia
1. La revoca della licenza di caccia e' definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) dello stesso articolo e' ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.
2. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sara' formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal presidente della giunta regionale, che ne dara' comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinche' provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.
3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.
Titolo XI. Disposizioni di attuazione e norme transitorie
Art. 34 Decorrenza dell'applicazione della legge
1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia.
2. L'articolo 23 si applica dal 10 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreche' siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.
3. Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.
4. Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni.
5. Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.
6. Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.
Art. 35 Istituto nazionale di biologia della selvaggina
1. Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina".
2. All'istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
3. L'Istituto di cui ai precedenti commi e' rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 36 Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie
1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.
3. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati.
4. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
5. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.1
Art. 37 Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina
1. I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.
2. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attivita' dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO