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Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione dell'imposta di registro;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 643, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive disposizioni, concernente adeguamento dell'imposta di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, numero 1016, convertito con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1941-X1X, n. 1384;
Ritenuta la necessita' di urgenti misure intese a disciplinare ai fini tributari i trasferimenti immobiliari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

1. Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali, nonche' dell'imposta speciale di registro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, si deve aver riguardo principalmente, oltre che agli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, anche al valore corrente di mercato degli immobili stessi alla data del trasferimento.

2. Nulla peraltro e' innovato ai criteri di valutazione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda i trasferimenti di beni immobili esenti dall'imposta sul plusvalore di cui al citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVI1I, n. 614.

Art. 2

1. Nelle controversie per la determinazione del valore, agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, disciplinate dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, le Commissioni distrettuali hanno anche la facolta' di aumentare i valori attribuiti dall'Amministrazione ai beni, alla data del trasferimento. L'aumento determinato dalla Commissione deve essere notificato, a mezzo dell'Ufficio del registro, nei termini di cui all'art. 35 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, al contribuente, il quale entro trenta giorni dalla notificazione, puo' ricorrere alla Commissione stessa.

2. La facolta' conferita alle Commissioni distrettuali dal comma precedente spetta altresi' alle Commissioni provinciali. In questo caso l'eventuale ricorso del contribuente deve essere rivolto in prima istanza alla Commissione distrettuale competente, salvo appello avverso la decisione della Commissione distrettuale alla stessa Commissione provinciale, che decide in via definitiva.

Art. 3

1. In caso di controversie di valutazione relative all'applicazione dell'imposta speciale di registro di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre l940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, le Commissioni amministrative distrettuali e provinciali devono determinare in ogni caso entrambi i valori, quello di riferimento e quello attuale di trasferimento, anche se uno solo di questi sia oggetto di contestazione, indipendentemente dai valori dichiarati dal contribuente o accertati d'ufficio ed hanno facolta' di aumentare la differenza di valore accertata dall'Amministrazione, passibile dell'imposta speciale suddetta.

2. In quest'ultimo caso la proposta di aumento del maggior valore imponibile deve essere notificata al contribuente nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, agli effetti del ricorso che a norma dell' articolo stesso compete al contribuente.

Art. 4

1. Quando le controversie richiamate negli articoli precedenti si riferiscono a trasferimenti posti in essere per atto tra vivi, il contribuente e' obbligato, in ogni caso, al pagamento dell'imposta normale di registro, dell'imposta speciale di registro di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, delle relative imposte ipotecarie e diritti accessori, che risultano dovuti in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale, anche quando tale decisione sia gravata d'appello dal contribuente stesso o dall'Ufficio.

2. Il pagamento delle imposte e diritti di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione da parte dell'Ufficio della decisione della Commissione distrettuale.
Nel caso di omesso pagamento entro il detto termine, il contribuente incorre nella sopratassa del 10 % del complessivo ammontare di imposte e diritti dovuti.

3. E' improponibile il ricorso del contribuente alla Commissione provinciale, in appello dalla decisione della Commissione distrettuale, se non e' data la prova che entro il termine di cui al comma precedente e' stato effettuato il pagamento delle imposte e diritti dovuti in base alla decisione emessa in prima istanza.

4. Agli effetti del presente articolo la ottenuta cessione di dilazione facoltativa non equivale al pagamento.

5. Resasi definitiva la decisione di secondo grado si fara' luogo alla restituzione o alla riscossione delle imposte o diritti che saranno per risultare pagati in piu' o in meno.

Art. 5

1. Ai fini del cumulo di cui al capoverso della lettera a) dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1016, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1384, le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento se e quale altro trasferimento tra esse parti sia intervenuto, entro l'anno antecedente, di beni situati nel territorio dello stesso comune o di comuni limitrofi, con specificazione dell'Ufficio, della data e del numero di registrazione degli atti.

2. La omessa dichiarazione e' punita con la pena pecuniaria da L. 500 a 3000, a carico solidale delle parti contraenti e, per gli atti pubblici, anche del notaio o pubblico ufficiale rogante.

3. L'infedele dichiarazione e' punita con l'ammendo da L. 1000 a L. 6000 a carico di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 6

1. Chi chiede la registrazione di atti portanti trasmissione o divisione di beni immobili o di diritti immobiliari, oltre gli atti e le copie indicate nell'art. 75 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, deve consegnare all'Ufficio del registro una copia dell'atto in carta libera.

2. Nel caso di atti pubblici tale copia sara' certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale rogante. Per gli atti privati la certificazione di conformita' sara' fatta dallo stesso ufficio che riceve l'atto.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano anche alle controversie di valutazione, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano state ancora emesse le decisioni di competenza delle Commissioni distrettuale e provinciale.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche alle controversie di valutazione ivi richiamate, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora notificata dagli uffici la decisione della Commissione distrettuale.

3. Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

4. Il presente decreto sara' presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 64. - MANCINI