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Sez. 1, Sentenza n. 7203 del 26/06/1991 (Rv. 472848 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Domanda della parte interessata - Necessità - Domanda implicita - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472848-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

L'attribuzione dell'assegno di divorzio, anche nella disciplina introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, non rientra nei poteri d'ufficio del tribunale ed esige la domanda della parte interessata, da formularsi nella fase contenziosa successiva all'udienza presidenziale (non essendo all'uopo valorizzabili le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti). Tale domanda, peraltro, può essere anche implicita, e, quindi, è ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo (quale quella di aumento della somma mensile temporaneamente accordata dal presidente con quei provvedimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)